Statuto
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LE CITTA’ VISIBILI”
STATUTO
ART. 1 (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata: "Le Città Visibili" con sede in Via G. Giardino, 2 nel Comune di 36030 Caltrano, provincia di Vicenza.
ART. 2 (Finalità)
1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) promuovere la partecipazione attiva della popolazione alla vita socio-culturale del paese, anche attraverso l’integrazione dei migranti e lo scambio interculturale;
b) favorire la libera circolazione delle idee e delle informazioni utili alla cittadinanza;
c) recepire e sostenere le istanze, le iniziative e le sperimentazioni in campo artistico, letterario, musicale e scientifico, con speciale riguardo ai giovani e alle risorse locali;
d) valorizzare in tutti i suoi aspetti il patrimonio storico-culturale-naturalistico del territorio e tutelare le tradizioni locali e l’ambiente.
Per il conseguimento di tali finalità l’Associazione organizza, fra l’altro, conferenze, dibattiti, proiezioni, interventi di esperti, mostre, corsi di alfabetizzazione e di approfondimento in varie discipline, percorsi naturalistici e viaggi di istruzione, scambi culturali con altre realtà. Cura, in oltre, i rapporti e la collaborazione con altre associazioni aventi finalità compatibili.
ART. 3 (Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di a mmissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabil ita dall’Assemblea)
- sostenitori (oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- benemeriti ( persone nominate tali dall’Assemblea per meriti par ticolari acquisiti a favore dell’Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione, in particolare per :
• mancato versamento della quota associativa entro aprile;
• comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• persistenti violazioni degli obblighi statutari.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 6 (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E ’ straordinaria quella convocata per la modifica de llo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- deliberare in via definitiva sull’esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta.
2. Non è ammessa più di una delega scritta per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega scritta, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato , e sottoscritto dal Presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. Esso dura in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario ; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 12 (Presidente)
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza dell ’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi de lla L 383/2000.
2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazio ne è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’ esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione , sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
ART. 16 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Il presente statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo redatto il 3 febbraio 2008.